Statuto

ALLEGATO "B" al n. 86920/37706 di rep. STATUTO
ultima variazione – assemblea del 13.11.2014

Titolo I
DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA
Art. 1 - Denominazione
E’ costituita con sede in Udine una società cooperativa denominata “CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia Soc. Coop.”, brevemente anche “CSS Teatro stabile di innovazione del FVG”.
La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all’estero, nei modi e termini di legge.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.
Art. 2 – Durata
La cooperativa avrà durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell’assemblea straordinaria prima della sua scadenza.

Titolo II
SCOPO, FINALITA’ MUTUALISTICHE, OGGETTO
Art. 3 – Scopo sociale e finalità mutualistiche
La cooperativa, proponendosi di:
- avvalersi della cultura in tutte le sue forme (in particolare il teatro e le arti performative, la danza, la musica, assieme alle arti visive e audiovisive, e anche la letteratura e le arti elettroniche e digitali) come strumento per contribuire al progresso, alla crescita della coscienza critica, al miglioramento della qualità della vita in forme responsabili e sostenibili;
- porsi come centro e snodo di reti regionali, nazionali e internazionali per la produzione, lo scambio e la diffusione della cultura tesa all’innovazione dei linguaggi artistici, al superamento dei confini culturali, sociali e geopolitici;
- favorire la trasmissione dei saperi tra Paesi, generazioni e culture differenti;
- favorire la crescita culturale delle future generazioni, sia mediante azioni dirette nell’ambito educativo, formativo, lavorativo, e della ricerca creativa, sia tramite la diffusione dei valori espressi nei punti precedenti;
ha lo scopo di garantire la continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali ai propri soci ed, eventualmente, anche agli altri lavoratori.
Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto in forma di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma che consenta la legislazione italiana.
Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell’art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. Conseguentemente, la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza nell’ambito delle leggi in materia, dello statuto sociale e dei regolamenti interni.
La cooperativa può svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di terzi non soci.
La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di speculazione privata.
La cooperativa potrà aderire, accettandone gli statuti, a una o più associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del Movimento cooperativistico e agli organismi periferici riconosciuti in seno alle stesse.
Art. 4 – Oggetto
Per quanto sopra espresso la cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto:
a) la produzione e la distribuzione di spettacoli teatrali e arti performative, con particolare attenzione alla scrittura contemporanea, alla ricerca ed alla sperimentazione di nuovi linguaggi, alle nuove generazioni e alle nuove tendenze artistiche, alla valorizzazione e all’uso delle lingue (con particolare attenzione a quelle presenti nella Regione Friuli Venezia Giulia);
b) la produzione di spettacoli anche cinematografici e televisivi e la loro distribuzione mediante le reti, le piattaforme digitali e ogni altro sistema presente e futuro di riproduzione e diffusione;
c) l’ideazione, la progettazione e la realizzazione di stagioni e rassegne teatrali, festival ed eventi culturali;
d) l’ideazione e la realizzazione di attività di ricerca, studio e di approfondimento culturale: laboratori, stage, incubatori di nuove idee artistiche e tecniche per lo spettacolo dal vivo; convegni; sviluppo e ricerca nell’utilizzo delle nuove tecnologie digitali per la comunicazione e la diffusione di eventi e informazioni culturali. Ogni altra iniziativa idonea a sviluppare il rapporto tra la cultura e il mondo delle attività produttive e dell’economia, con particolare attenzione allo sviluppo del turismo e della valorizzazione del territorio;
e) la progettazione, cura e distribuzione di proprie edizioni e pubblicazioni cartacee e digitali;
f) la creazione e gestione di archivi documentali e multimediali; g) la realizzazione dei percorsi formativi e di qualificazione dei quadri artistici, tecnici e amministrativi delle attività di spettacolo dal vivo in generale e teatrali in particolare;
h) la realizzazione di percorsi formativi del pubblico in generale e delle nuove generazioni in particolare, promuovendo le relazioni con le scuole di qualsiasi ordine e grado;
i) l’ideazione, la produzione, il sostegno e distribuzione di altre forme di sostegno e intrattenimento dal vivo quali la musica, la danza, le arti visive e audiovisive, elettroniche e digitali; j) la gestione di spazi teatrali, sale multifunzionali e altre strutture artistiche;
k) i servizi tecnici e professionali e ogni altra attività di supporto alle rappresentazioni e attività artistiche in generale e di spettacolo teatrale in particolare;
l) il commercio al dettaglio, anche via internet, di qualsiasi prodotto utile alla divulgazione e approfondimento dell’attività realizzata;
m) il commercio al dettaglio di libri, musica, video, articoli di cartoleria, affini e complementari;
n) la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ovvero l’esercizio di bar, caffetterie e ristorante.
La società può svolgere la propria attività anche con terzi; può coprodurre, realizzare in collaborazione e parternariato tutta la propria attività anche con istituzioni pubbliche e private, regionali, nazionali e internazionali.
Le attività indicate ai precedenti punti dalla a) alla i) trovano applicazione anche nei confronti di persone, anche di minore età, a rischio di esclusione sociale, di persone detenute ed ex detenute e di persone in esecuzione penale esterna al carcere, domiciliare o comunque presenti sul territorio di competenza.
La società, in via non prevalente e con esclusione delle attività riservate previste dal D. Lgs. 1 settembre 1993, n.385, e dal D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, può compiere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili al raggiungimento dell’oggetto sociale principale.
A tal fine può:
a) assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società o in organismi pubblici e privati aventi scopi affini, analoghi o complementari;
b) assumere partecipazioni, ai sensi dell’art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e di ogni altra disposizione legislativa in materia, in cooperative di lavoro ed in particolare in quelle aventi ad oggetto attività sociali, culturali e ambientali;
c) concedere fidejussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale per debiti e obbligazioni propri o dei soci o per facilitare l’ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
d) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo e agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito;
e) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale. E’ pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;
f) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale e adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale;
g) dare adesione ad un Gruppo cooperativo paritetico, ai sensi dell’art. 2545 septies c.c. e a reti d’impresa.

Titolo III
SOCI ORDINARI E FINANZIATORI
Art. 5 – Soci ordinari
Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa, professionale o artistica.
Possono essere soci elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.
Art. 6 – Domanda di ammissione
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:
a) l’indicazione del nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, cittadinanza e codice fiscale;
b) l’indicazione dell’effettiva attività di lavoro svolta, delle capacità professionali maturate, delle specifiche competenze possedute e l’intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l’art. 3 del presente statuto e con l’apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione; c) il numero di azioni che si propone di sottoscrivere ciascuna del valore nominale di euro 25,00 (venticinque) per un ammontare complessivo non superiore al limite massimo fissato dalla legge; d) l’impegno a versare le azioni sottoscritte e, se dovuta, la tassa di ammissione con le modalità indicate dall’organo che ne ha deliberato l’ammissione;
e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, al regolamento e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
f) ogni altra notizia richiesta dal consiglio di amministrazione attinente all’instaurando rapporto.
Il Consiglio di amministrazione, accertata l’esistenza dei requisiti di cui all’art. 5 e l’inesistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda entro sessanta giorni, e stabilisce le modalità e i termini per il versamento del capitale sociale.
La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all’art. 6.
Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che vi sia stato effettuato il versamento suddetto, la qualità di socio è perduta per decadenza.
In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione dovrà, entro sessanta giorni dalla domanda, motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati a mezzo lettera raccomandata RR.
In questo caso l’aspirante socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prossima successiva convocazione.
In caso di pronuncia dell’assemblea difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest’ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall’assemblea stessa con apposita delibera entro trenta giorni.
Il Consiglio di amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.
L’ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all’effettiva partecipazione del socio all’attività della cooperativa. L’ammissione deve essere coerente con le capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo, sulla base delle concrete esigenze di sviluppo della stessa.
Inoltre le nuove ammissioni non devono compromettere l’erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.
Il domicilio dei soci per quanto concerne i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci.
Art. 7 – Obblighi dei soci
Il capitale sociale dei soci è costituito da azioni che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute senza l’autorizzazione del Consiglio di amministrazione.
Le azioni sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:
a) almeno il 30% (trenta per cento) all’atto della sottoscrizione; b) il restante 70% (settanta per cento) secondo modalità stabilite dall’organo che ne ha deliberato l’ammissione.
I soci sono obbligati:
1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini sopra previsti;
2) al versamento dell’eventuale tassa di ammissione nella misura che verrà deliberata annualmente dal Consiglio di amministrazione;
3) all’osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
4) a eseguire il lavoro a essi assegnato secondo le modalità e i termini stabiliti e le disposizioni impartite dalla direzione della cooperativa e secondo le esigenze e le necessità della stessa, con il massimo impegno e diligenza, in conformità a quanto definito dal regolamento interno;
5) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili, come previsto nell’ulteriore rapporto instaurato, ferme restando le esigenze della cooperativa;
6) a rimanere in posizione di aspettativa non retribuita qualora l’organizzazione della cooperativa, anche in conseguenza di cessazione o riduzione dei servizi resi a terzi in appalto o in altra forma contrattuale, non permetta il loro inserimento in altre attività lavorative secondo le modalità previste dal regolamento interno;
7) ad osservare, in caso di cessazione per propria iniziativa del rapporto sociale e di lavoro, il periodo di preavviso stabilito dal regolamento interno.
I soci lavoratori, inoltre:
a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
b) partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, partecipano, limitatamente alla quota di capitale sociale sottoscritto, al rischio d'impresa, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione.
Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di amministrazione con lettera raccomandata R.R.
Salvo espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l’intero pacchetto azionario detenuto dal socio.
Il provvedimento del Consiglio di amministrazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall’art. 5.
In caso di diniego dell’autorizzazione, il Consiglio di amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all’art. 44.
Art. 8 – Divieti dei soci
E’ fatto divieto ai soci di assumere la qualità di socio in altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplichino un’attività concorrente con quella della cooperativa, salvo esplicita autorizzazione da parte del Consiglio di amministrazione.
Il Consiglio di amministrazione considerata la tipologia di rapporto che il socio intende instaurare presso l’altra società e/o cooperativa oltre a quello sociale, potrà autorizzare lo stesso allo svolgimento di prestazioni lavorative anche a favore di detti terzi.
Art. 9 – Diritti dei soci
I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea e di ottenere estratti a proprie spese.
Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto, nel rispetto della normativa a tutela della privacy, a esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esistente.
L’esercizio di quest’ultimo diritto è possibile venga svolto da un rappresentante dei soci richiedenti, eventualmente assistito da professionista di fiducia.
I diritti di cui sopra non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.
Art. 10 – Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.
Le disposizioni in materia di perdita della qualità di socio si applicano in quanto compatibili, anche ai soci finanziatori.
Art. 11 – Recesso del socio
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che: - abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
- non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.
La domanda di recesso deve essere presentata a mezzo lettera raccomandata, anche a mano, o tramite PEC, al Consiglio di amministrazione.
Spetta al Consiglio di amministrazione constatare entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso e comunicare la relativa delibera di accoglimento al socio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o se disponibile, a mezzo PEC.
Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o se disponibile, a mezzo PEC, il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento, può attivare le procedure arbitrali di cui all’art. 44.
Il recesso diventa operativo, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
I soli soci finanziatori possono altresì recedere qualora sia decorso il periodo minimo di durata dei relativi conferimenti stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento dell’ammissione.
Art. 12 – Esclusione
L'esclusione potrà essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:
a) che perda i requisiti per l’ammissione alla cooperativa;
b) che non sia più in condizione di svolgere l’attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto f);
d) che senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 9;
f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
g) che nell’esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento, come delimitato dall’art. 1455 c.c.; h) il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura – sia cessato per licenziamento, per giustificato motivo oggettivo, per motivi disciplinari, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;
i) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;
j) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa o assuma comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo e dell’oggetto sociale.
Le deliberazioni prese in materia di esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano.
L’esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale e al rapporto mutualistico, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal Consiglio di amministrazione e diventa operante dall’annotazione nel libro dei soci da farsi a cura degli amministratori.
Art. 13 - Controversie
Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in virtù dei provvedimenti adottati dal Consiglio di amministrazione attinenti il recesso e l’esclusione, potranno essere demandate alla decisione di un arbitro così come previsto dall’art. 44 del presente statuto.
Art. 14 – Rimborso
I soci receduti o esclusi, hanno diritto al solo rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, aumentate delle rivalutazioni deliberate a norma del successivo art. 26 eventualmente ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale.
Il rimborso avrà luogo entro 180 giorni dall’approvazione del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto societario è divenuto operante.
Il rimborso non comprende la restituzione della tassa di ammissione, ove versata.
Art. 15 – Morte del socio
In caso di morte del socio gli eredi avranno diritto al rimborso della quota effettivamente versata nella misura e con le modalità di cui all’art. precedente.
Art. 16 - Liquidazione
I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio deceduto, dovranno richiedere il rimborso delle azioni loro spettanti entro i termini di legge. Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di rimborso delle azioni, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione. In difetto si applica l’art. 2347, commi 2 e 3 del c.c..
Qualora risulti che il socio receduto, escluso o defunto fosse debitore nei confronti della cooperativa, si farà luogo a compensazione tra i debiti per le quantità corrispondenti, ai sensi dell’art. 1241 e segg. c.c.
Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nei termini come sopra indicati saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, alla riserva legale

Titolo IV
STRUMENTI FINANZIARI
Art. 17 - Norme applicabili
Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli precedenti, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all’art. 2526 c.c.
Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché i possessori delle azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.
Ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.
Art. 18 - Imputazione a capitale sociale
I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.
A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori, di cui all’art. 24 del presente Statuto.
I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500 (cinquecento) ciascuna da versare nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione.
Art. 19 - Trasferibilità dei titoli
Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.
Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.
Art. 20 - Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori
L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l’autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 c.c. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell’articolo 2514 c.c., che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.
Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.
A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. Qualora siano emesse azioni ai sensi dell’articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, a ciascun socio con qualifica di sovventore non possono, tuttavia, essere attribuiti più di cinque voti.
Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.
I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.
La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.
Art. 21 - Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori
Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell’assemblea straordinaria di cui al precedente art. 20. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l’Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci ordinari.
A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque nel rispetto dei limiti stabiliti rispettivamente dagli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci ordinari, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell’articolo 2514 c.c..
La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci ordinari.
In caso di scioglimento della cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci ordinari, per il loro intero valore.
In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437 bis e segg. c.c., per un importo corrispondente al valore nominale.
Art. 22 - Azioni di partecipazione cooperativa
Con deliberazione dell’assemblea ordinaria la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all’ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall’art. 5, legge 31 gennaio 1992, n. 59. In tal caso, la cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.
Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente.
Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della cooperativa.
Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente art. 21.
Con apposito regolamento, approvato dall’assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al primo comma del presente articolo e le modalità di convocazione, di funzionamento, di nomina del rappresentante comune dell’assemblea speciale degli azionisti di partecipazione.
Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea speciale in tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della cooperativa.
Art. 23 - Strumenti finanziari di debito
Con deliberazione dell’assemblea straordinaria, la cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e segg. c.c.
In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:
- l’importo complessivo dell’emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso;
- le modalità di convocazione, di funzionamento, di nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti.
La deliberazione dell'assemblea straordinaria stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.
All’assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.

Titolo V
PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE
Art. 24 Elementi costitutivi del patrimonio
Il patrimonio della cooperativa è costituito:
a) dal capitale sociale dei soci ordinari, che è variabile, ed è formato da un numero illimitato di azioni ciascuna di valore nominale di euro 25,00 (venticinque);
b) dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore nominale di euro 500,00 (cinquecento);
c) dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore nominale di euro 500,00 (cinquecento), destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all’art. 18 del presente statuto;
d) dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore nominale di euro 500,00 (cinquecento), destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo e ammodernamento di cui all’art. 22;
e) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all’art. 26 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci deceduti;
f) dalla riserva straordinaria;
g) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte ed eventualmente rivalutate.
La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447 bis e segg. c.c.
Art. 25 – Emissione titoli partecipativi
Ai sensi dell’art. 2346, comma 1, c.c. è esclusa l'emissione dei titoli azionari.
Art. 26 – Bilancio d’esercizio
L’esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, da compilarsi in conformità ai principi di legge.
Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società, dove sono riportati separatamente i dati dell’attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche ed è documentata la condizione di prevalenza, ai sensi dell’articolo 2513 c.c. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all’ammissione dei nuovi soci.
Il bilancio deve essere presentato all’assemblea dei soci per l’approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero, ai sensi dell’art. 2364 c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
L’assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinando:
1) una quota, non inferiore a quella prevista per legge, al fondo di riserva legale;
2) una quota, stabilita dalla legge, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
3) a eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
4) a eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori nei limiti e secondo le modalità indicate agli artt. 17 e segg. del presente statuto;
5) un’eventuale quota a rivalutazione gratuita del capitale sociale sottoscritto e versato ed eventualmente rivalutato, nei limiti consentiti dalla legge in materia, per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
6) un’eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di ristorno secondo le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione o da apposito regolamento, nei limiti e nelle forme stabiliti dalle leggi vigenti;
7) quanto residua al fondo di riserva straordinaria.
Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, l’assemblea ha sempre la facoltà di deliberare che l’utile netto residuo sia devoluto ai fondi di riserva straordinari.
Art. 27 – Ristorni
L’assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, in favore dei soci lavoratori, trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito del numero di azioni sottoscritte e versate, ovvero anche mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui agli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n.59. Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo effettuato dagli amministratori.
La ripartizione del ristorno ai soci lavoratori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico, in relazione all’ammontare delle ore di lavoro effettuate nel corso dell’esercizio sociale ed in relazione al livello di inquadramento contrattuale, i cui parametri di incidenza verranno definiti dall’assemblea dei soci in sede di approvazione dell’apposito regolamento interno, ai sensi dell’art. 2521 codice civile.

Titolo VI
ORGANI SOCIALI
Art. 28 – Organi sociali
Sono organi della società:
a) L’assemblea dei soci;
b) Il Consiglio di amministrazione;
c) Il Collegio sindacale, se nominato.
Art. 29 – l’Assemblea dei soci
Le assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie.
Il Consiglio di amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data, l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.
La convocazione è inviata mediante lettera raccomandata anche a mano o mediante strumenti informatici (posta elettronica, posta elettronica certificata e simili) idonei a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima dell’adunanza.
In mancanza di tali formalità, l’assemblea è regolarmente costituita quando è rappresentato l’intero capitale sociale e partecipa la maggioranza degli amministratori e dei componenti il Collegio sindacale, se nominato. In tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Il Presidente dell’assemblea dovrà inoltre dare tempestiva comunicazione, in forma scritta, delle deliberazioni assembleari eventualmente assunte ai componenti dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo, se nominato, non presenti.
Il Consiglio di amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l’avviso di convocazione delle assemblee.
Art. 30 – Assemblea ordinaria
L’assemblea ordinaria:
1) approva il bilancio consuntivo con la relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, ove richiesto, e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche il bilancio preventivo;
2) determina il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione e provvede alle relative nomine e revoche, in base al procedimento di cui al successivo art. 35;
3) determina la misura degli eventuali gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale;
4) nomina se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno i componenti il collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente, fissa i compensi e, ricorrendone i presupposti, delibera l’eventuale revoca;
5) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato alla revisione legali dei conti;
6) conferisce e revoca l’incarico di revisione legale dei conti ex art. 2409 bis c.c. e determina il compenso relativo all’intera durata dell’incarico;
7) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze indicate per l’assemblea straordinaria;
8) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal Consiglio di amministrazione in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell’interessato di pronuncia assembleare;
9) delibera, all’occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d’apporto, anche economico da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità; 10) delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva ovvero a titolo di ristorno, ai sensi dell’art. 27;
11) delibera sull’adesione a un gruppo cooperativo paritetico; 12) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale sottoposti al suo esame dagli amministratori.
Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro 120 giorni ovvero, nei casi previsti dall’art. 2364 c.c., entro i 180 giorni successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.
L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale o da almeno un quinto dei soci ordinari o da soci finanziatori che abbiano diritto ad almeno un terzo dei voti spettanti alla loro categoria.
In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.
Art. 31 - Assemblea straordinaria
L’assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, sulla fusione, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, sull’emissione degli strumenti finanziari e su ogni altra materia attribuitale dalla legge.
Art. 32 – Costituzione e voto
L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:
a) in prima convocazione quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto;
b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
Il voto dei soci in assemblea deve essere espresso in modo palese, in modo da consentire, per ogni deliberazione, l’identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti, ai sensi dell’art. 2375 c.c.
In deroga a quanto sopra, è eccezionalmente consentito il voto segreto, in quanto funzionale ai principi di mutualità e di democrazia cooperativa, nelle deliberazioni riguardanti:
1) la nomina e la revoca delle cariche sociali;
2) la nomina dei delegati nelle assemblee separate – se previste; 3) il riesame delle deliberazioni del consiglio di amministrazione che abbiano respinto domande di ammissione di aspiranti soci, ai sensi dell’art. 2528, comma 4, c.c.
Ciascun socio ha comunque facoltà di rinunciare al beneficio del voto segreto, e quindi di esprimere in modo palese il proprio voto, impregiudicata in tal caso la possibilità per gli altri soci di esprimere il loro voto in modo segreto.
I soli soci aventi voto plurimo, ai sensi degli articoli 2526 e 2538 c.c., devono votare in modo palese, fermo restando che per gli altri soci, invece, sarà consentito il voto segreto. L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d’amministrazione e, in sua assenza dal Vicepresidente o da persona designata dall’assemblea stessa. L’assemblea nomina un segretario scegliendolo anche fra i non soci.
Art. 33 - Quorum
Per la validità delle deliberazioni dell’assemblea sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.
Tuttavia, per lo scioglimento e la liquidazione della società l’assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.
Art. 34 – Diritto di voto
Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.
Ciascun socio finanziatore avrà diritto ad un numero di voti differenziato a seconda dell’ammontare del conferimento apportato, così come previsto dal regolamento approvato dall’assemblea ordinaria dei soci.
Il socio finanziatore persona giuridica delegherà all’assemblea propri rappresentanti che dovranno produrre delega scritta dell’organo che li ha nominati.
I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta.
Ciascun socio può rappresentare non più di un altro socio.
Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell’assemblea e conservate tra gli atti sociali.
Art. 35 – Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di amministrazione si compone da n. 3 (tre) a n. 5 (cinque) consiglieri eletti dall’assemblea.
L’assemblea ordinaria in una qualsiasi sessione purché antecedente quella convocata per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione determinerà:
- il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- le modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione, ivi compreso l’eventuale voto di lista.
La delibera dell’assemblea sugli argomenti di cui sopra verrà comunicata a tutti i soci con l’avviso di convocazione dell’assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
Possono essere nominati amministratori anche soggetti non soci e soci finanziatori; tuttavia la maggioranza dei consiglieri deve essere scelta fra i soci ordinari.
Il Consiglio di amministrazione resta in carica tre esercizi e scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica degli amministratori.
Salvo quanto previsto dall’art. 2390 del c.c. gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi sociali di altre imprese a condizione che il loro svolgimento non limiti l’adempimento dei doveri imposti dalla legge e dal presente statuto. In base a tale condizione gli incarichi sono formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di amministrazione. L’assunzione dell’incarico senza la prevista autorizzazione comporta la decadenza dall’ufficio di amministratore.
Costituisce giusta causa di revoca degli amministratori l’assenza ingiustificata per almeno tre volte durante il mandato.
Spetta all’assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale.
Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della cooperativa.
Art. 36 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente; nel rispetto degli artt. 2381 e 2389 c.c. può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo.
Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall’articolo 2381, comma 4, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici coi soci.
Il Consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l’acquisto di azienda o di ramo d’azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.
Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un’attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti salvo autorizzazione da parte del Consiglio di amministrazione.
Art. 37 - Convocazione
Il Consiglio d’amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.
La convocazione è fatta a mezzo lettera o posta elettronica o posta elettronica certificata da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell’adunanza e, nei casi urgenti, almeno un giorno prima della stessa.
Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.
Le votazioni sono palesi.
A parità di voti prevale il voto del Presidente.
Art. 38 – Compiti
Il Consiglio d’amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa. Spetta, fra l’altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio di amministrazione:
a) convocare l’assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;
b) curare l’esecuzione delle deliberazione dell’assemblea dei soci;
c) redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente i preventivi, nonché la propria relazione sul bilancio consuntivo che deve indicare, tra l’altro, specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o sulle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell’articolo 2545-octies c.c.
Nella medesima relazione il Consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci;
d) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;
e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale. Fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l’apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecare, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
f) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l’ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
g) conferire procure speciali ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di amministrazione;
h) assumere, nominare e licenziare il personale della cooperativa in tutte le categorie fissandone le mansioni e la retribuzione; conferire specifiche deleghe ai dirigenti in materie che sono di specifica competenza del Consiglio di amministrazione, definendone i limiti e i controlli;
i) deliberare circa l’ammissione, il recesso, la decadenza, l’esclusione dei soci e le modalità di versamento del capitale sociale;
j) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni di legge siano riservati all’assemblea generale;
k) deliberare l’istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall’art. 4 del presente statuto.
Art. 39 – Sostituzione
Qualora venga a mancare un consigliere di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirlo mediante cooptazione, ai sensi dell’art. 2386 c.c., nell’ambito della medesima categoria di soci ordinari o finanziatori alla quale apparteneva il consigliere da sostituire.
Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall’assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l’assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.
Art. 40 - Presidente e Vicepresidente
Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.
Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.
Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.
Previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vicepresidente o a un membro del Consiglio, nonché con speciale procura, a soci lavoratori della cooperativa.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vicepresidente.
La firma sociale spetterà agli amministratori in relazione alle eventuali deleghe conferite ai sensi dell’art. 30.
Art. 41 - Collegio sindacale
Se si verificano i presupposti di cui all’articolo 2543, comma 1 c.c., ovvero se lo ritiene opportuno, la cooperativa procede alla nomina del Collegio sindacale che si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti fra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
I sindaci sono eletti dall’assemblea la quale nominerà pure chi tra essi assume la carica di Presidente.
I sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
Art. 42 – Doveri e poteri del collegio sindacale
Il Collegio sindacale deve vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni deve redigere verbale sottoscritto dagli intervenuti. Il Collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all’andamento generale dell’attività sociale.
Nell’espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 2399 c.c. L’organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate. Di ogni ispezione anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserire nell’apposito libro.
Il Collegio sindacale partecipa alle riunioni del Coniglio di Amministrazione e dell’assemblea.
I sindaci relazionano, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.
Art. 43 – Revisione legale dei conti
La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione, iscritti nell'apposito registro. Qualora la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora ciò non sia proibito da altre inderogabili disposizioni di legge, su deliberazione dell'assemblea dei soci
la revisione legale dei conti può essere esercitata dall'organo di controllo, purché sia interamente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
Art. 44 - Controversie
Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci o revisore, ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e al rapporto mutualistico, saranno decise da un arbitro unico nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal presidente della camera di commercio del luogo in cui la società ha la sede legale. Nel caso di mancata nomina nei termini, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale. L'arbitro dovrà decidere, entro sessanta giorni dalla nomina, in via rituale e secondo diritto.
Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.
L'arbitro stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.
Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l’intervento obbligatorio del pubblico ministero.
Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi dei soci.

Titolo VII
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art. 45 – Scioglimento anticipato
L’assemblea straordinaria che dichiara lo scioglimento anticipato della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori scegliendoli possibilmente fra i soci e stabilendone i poteri.
Art. 46 – Devoluzione del patrimonio
In caso di cessazione della Cooperativa l’eventuale residuo attivo di liquidazione è destinato, nell’ordine:
a) al rimborso dei conferimenti effettuati dai soci eventualmente rivalutati;
b) alla devoluzione al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11, legge 31 gennaio 1992, n. 59;
c) ovvero a quanto indicato nel titolo IV del presente statuto.

Titolo VIII
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 47 – Regolamenti
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all’approvazione dei soci riuniti in assemblea.
Art. 48 – Clausole mutualistiche
Le clausole mutualistiche di cui agli artt. 24, 26 e 46 sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.
Le stesse, previste dall’art. 2514 del c.c., vengono di seguito riportate:
a. divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b. divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai “soci cooperatori” in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c. divieto di distribuire le riserve fra i “soci cooperatori”; d. obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.